Sez. L, Sentenza n. 5850 del 03/07/1987 (Rv. 454243 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ULTIMA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO - INAPPLICABILITÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ULTIMA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO - INAPPLICABILITÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVA - NECESSITÀ.*
In relazione al compenso per lavoro straordinario, che in quanto caratterizzato dal requisito della continuità, debba essere computato nella Determinazione della indennità di anzianità, la nozione di ultima retribuzione - alla quale deve farsi riferimento, stante l'inapplicabilità a detto compenso del criterio (stabilito dal terzo comma dell'art. 2121 cod. civ.) della media dell'ultimo triennio - non può essere intesa in senso strettamente cronologico, ma, ove manchino espresse Disposizioni di legge o della disciplina collettiva applicabile al rapporto, va individuata dal giudice mediante una valutazione equitativa, che tenga conto della particolare natura di tale compenso, non sempre relativo ad una prestazione lavorativa quantitativamente uniforme. (Conf 7754/86, mass n 449728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)