Sez. L, Sentenza n. 43 del 10/01/1989 (Rv. 461284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO - ULTIMA RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO - ULTIMA RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
In relazione a compensi per lavoro straordinario e notturno che, in quanto caratterizzati dal requisito della continuità, debbono essere computati nella Determinazione dell'indennità di anzianità, l'ultima retribuzione - alla quale deve farsi riferimento per la inapplicabilità a detti compensi continuativi del criterio (stabilito dal terzo comma dell'art. 2121 cod. civ.) della media dell'ultimo triennio - deve essere individuata con riguardo ad un arco di tempo che, secondo le singole fattispecie, appaia idoneo all'accertamento del requisito della continuità, mediante una valutazione equitativa che è giustificata sia dal richiamo alla equità operato dall'art. 2120 cod. civ. sia dall'art. 432 cod. proc. civ., che impone al giudice di ricorrere alla valutazione predetta quando, pur essendo certo il diritto, non sia quantificabile il credito del lavoratore. (V 7940/87, mass n 455691; (V 7045/87, mass n 455215; (V 5850/87, mass n 454243; (V 4508/87, mass n 453208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)