Sez. T, Ordinanza n. 33003 del 17/12/2025 (Rv. 677226-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Interruzione della prescrizione del credito - Idoneità della domanda giudiziale inammissibile del creditore (anche in sede di appello) - Fondamento - Domanda giudiziale inammissibile del debitore - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).
Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)