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Sez. 2, Sentenza n. 23017 del 14/12/2012 (Rv. 624455 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Effetto interruttivo della domanda - Permanenza fino al giudicato - Inammissibilità della domanda per nullità della procura "ad litem" - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624455-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

In tema di interruzione della prescrizione, l'inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l'efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)