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Sez. U, Sentenza n. 4373 del 14/10/1977 (Rv. 387965 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1977-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387965-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia instaurata dal pubblico dipendente al fine di conseguire dall'amministrazione il risarcimento del danno derivatogli dalla violazione dell'Obbligo di corrispondere agli istituti previdenziali i contributi di assistenza e di previdenza, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perche involge la Determinazione della legittimita del comportamento dell'ente pubblico in relazione alla dedotta prestazione contributiva - nascente dal rapporto di pubblico impiego - cui il rapporto assicurativo e genericamente collegato: ne e rilevante, a tal fine, che al momento della proposizione della domanda il rapporto di impiego sia ormai cessato, in quanto la discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa non si fonda sulla 'attualità (non richiesta da alcuna norma di legge), bensi sulla 'naturà del rapporto con la pubblica amministrazione. (Conf 2700/74, mass n 371155).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)