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Sez. 5, Sentenza n. 4237 del 02/10/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 209043 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Limiti - Inderogabilità - Principio di tassatività delle impugnazioni.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209043-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

In forza del principio di tassatività dell'impugnazioni, il provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP su conforme richiesta del P.M., è ricorribile per cassazione soltanto nei limiti fissati dal sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., e, cioè nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma cod. proc. pen. e relativi al contraddittorio e alla sua violazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)