Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 22/03/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204419 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per Cassazione | Limiti di proponibilità - Fattispecie.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per Cassazione
L'attuale sistema processuale consente il ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal G.I.P., soltanto in relazione ai casi di nullità tassativamente indicati nell'art. 127 comma quinto cod. proc. pen. cui fa espresso richiamo l'art. 409 comma sesto cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione assumendo che vi era stato, da parte del G.I.P., travisamento dell'oggetto. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ha enunciato il principio di cui in massima richiamandosi a quanto già affermato al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24 del 1995 in proc. Bianchi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)