Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 14/11/1977 (Rv. 388525 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE ALLA INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE AD OPERA ED A SPESE DI UN CONDOMINO, SALVO IL DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI A PARTECIPARE AL SERVIZIO PREVIA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI IMPIANTO E MANUTENZIONE - NATURA - MAGGIORANZA RICHIESTA - MANCANZA DI PROGETTO E DI PREVENTIVO - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE ALLA INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE AD OPERA ED A SPESE DI UN CONDOMINO, SALVO IL DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI A PARTECIPARE AL SERVIZIO PREVIA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI IMPIANTO E MANUTENZIONE - NATURA - MAGGIORANZA RICHIESTA - MANCANZA DI PROGETTO E DI PREVENTIVO - IRRILEVANZA.*
In tema di condominio degli edifici, la delibera assembleare, che, pur senza approvare uno specifico progetto e preventivo di spesa, autorizzi l'installazione di un ascensore ad opera ed a spese di un singolo condomino, ma con salvezza del diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque momento ai vantaggi dell'installazione medesima, tramite contributo ai costi di esecuzione e manutenzione, configura innovazione diretta al miglioramento della cosa comune, e come tale, e validamente adottata con le maggioranze prescritte dall'art 1136 quinto comma cod civ. ne sulla legittimita di detta delibera incide l'indicata Mancanza di progetto e di preventivo, la quale comporta soltanto la necessita che la delibera stessa venga integrata da successive decisioni assembleari, per determinare le modalita di attuazione ed esecuzione dell'innovazione, nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dal secondo comma dell'art 1120 cod civ. (V 2696/75, mass n 376676; (V 614/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)