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Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 11/02/2000 (Rv. 533737 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Installazione di un ascensore - Carattere innovativo dell'opera - Deliberazione - Approvazione - Maggioranza di cui all'art. 1136, comma quinto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533737-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE

L'installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120, primo comma, cod. civ., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art 1136 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)