Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016 (Rv. 638334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato - Natura non impositiva - Risultanze - Tardività dei versamenti - Asserita erroneità - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 lett. BI, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)