Sez. 5, Sentenza n. 9545 del 29/04/2011 (Rv. 617967 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 legge n. 289 del 2002 - Ambito di applicazione - Liti aventi ad oggetto un atto di imposizione fiscale - Necessità - Fattispecie relativa ad impugnazione, per intempestività della notifica, di cartella esattoriale ex art. 36 - Bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 consente la definizione agevolata non di ogni controversia tributaria, ma delle sole liti aventi ad oggetto un atto di imposizione fiscale e cioè qualsiasi atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria dello Stato imponga un tributo maggiore, ulteriore, ovvero diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, con esclusione, quindi, di tutte le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione di un'imposta, in base a quanto dichiarato (direttamente e/o indirettamente) dal contribuente stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto definibile la lite originata dall'impugnazione da parte del contribuente di una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale si era contestata la sola tempestività della notifica della cartella, senza mettere in discussione il "quantum" dovuto).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)