Sez. 5, Sentenza n. 1571 del 28/01/2015 (Rv. 634349 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito di applicazione - Liti aventi ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione. (Nella specie, la cartella impugnata scaturiva da un controllo automatizzato della dichiarazione che faceva emergere l'omissione del versamento IVA annuale a saldo).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)