Sez. U, Sentenza n. 1402 del 09/05/1972 (Rv. 357988 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI - CENSURA DI OMESSA PRONUNZIA - INTERPRETAZIONE DIRETTA DEI MOTIVI DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI - CENSURA DI OMESSA PRONUNZIA - INTERPRETAZIONE DIRETTA DEI MOTIVI DI APPELLO.*
L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, al fine di individuare i motivi di gravame, e riservata al giudice di merito ed e incensurabile in Cassazione quando sia sorretta da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. Quando, invece, si tratta di interpretare i motivi di appello per accertare se il giudice di merito abbia pronunciato su tutta la domanda sottoposta al suo esame, rispetto alla censura di omessa pronuncia, la Cassazione non e vincolata all'interpretazione della domanda giudiziale fatta dal giudice di merito, ma puo e deve procedere direttamente a tale interpretazione sulla base di un autonomo apprezzamento delle risultanze degli Atti del processo. (V 2229'69 mass n 341589; 1870'69 mass n 341005).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)