Sez. 2, Sentenza n. 12475 del 07/07/2004 (Rv. 574268 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Esame e decisione dei motivi di appello - Omissione - Violazione deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Vizio in procedendo (artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc. civ.) - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per Cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "ob relationem" resa in modalità difforme da quella consentita bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue quindi che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod.proc.civ. anziché ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod.proc.civ., il ricorso si rivela inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)