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Sez. U, Sentenza n. 4627 del 07/05/1998 (Rv. 515204 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nei confronti di un iscritto all'Ordine degli architetti - Disciplina ex artt. 43 e 44 del R.D. n. 2537 del 1925 - Concorrente applicazione della disciplina del codice di procedura penale - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Deposito del "rapporto" steso antecedentemente all'instaurazione del giudizio disciplinare - Necessità - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515204-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti prevede espressamente una disciplina specifica della materia, differente da quella che la legge generale pone per i procedimenti penali. Ne consegue che, dovendo ritenersi assolutamente ingiustificata, in relazione a quanto già in essa previsto e disciplinato, ogni applicazione analogica delle norme del codice di procedura penale, vada esclusa ogni necessità - a fini di tutela del diritto di difesa - del "deposito" del "rapporto" (o relazione) elaborato anteriormente all'instaurazione del giudizio disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357 art. 43, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)