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Sez. 3, Sentenza n. 4153 del 26/04/1999 (Rv. 525757 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Giudizi disciplinari - Procedimento - Disciplina ex artt. 43 e 44 R.D. n. 2537 del 1925 - Concorrente applicazione della disciplina del codice di procedura penale - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Disposizioni sul contenuto del decreto che dispone il giudizio penale - Applicabilità all'atto di citazione dell'incolpato - Esclusione - Enunciazione della contestazione dei fatti - Espressione di un principio di civiltà giuridica - Applicabilità a tutti i procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi per gli interessati - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525757-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti ed ingegneri, dettata dalla legge n. 1395 del 1923, e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. n. 2537 del 1925), prevede una disciplina specifica, la quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale. Ne consegue che deve escludersi l'applicabilità all'atto di citazione dell'incolpato della disposizione di cui all'art. 429 cod. proc. pen., che indica gli elementi di cui deve comporsi il decreto che dispone il giudizio penale, tra i quali la enunciazione del fatto addebitato, con la indicazione dei relativi articoli di legge. Tuttavia, è principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla nostra Costituzione, all'art. 24 (e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge n. 844 del 1955) che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Regio Decr. 22/10/1925 num. 2537 art. 43, Regio Decr. 22/10/1925 num. 2537 art. 44, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 04/08/1955 num. 844 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)