Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 18/03/2008 (Rv. 602627 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare - Principio della norma successiva più favorevole - Applicabilità - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
L'illecito disciplinare del professionista (nella specie, notaio) è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all'incolpato. Di conseguenza l'abrogazione delle norme che stabiliscono tariffe professionali fisse o minime, disposta dall'art. 2, comma primo, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), non vale di per sé a rendere lecita l'attività del notaio che, prima della suddetta abrogazione, abbia svolto attività di illecita concorrenza, esigendo in modo non saltuario onorari inferiori a quelli minimi.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)