Sez. 2, Sentenza n. 21584 del 15/10/2007 (Rv. 599565 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicazione ai fatti commessi anteriormente - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, per il principio generale della irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla legge 24 novembre 1981 n.689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)