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Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 28/01/2008 (Rv. 601225 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo - Principio di irretroattività - Applicazione - Conseguenze - Condotta sanzionabile ai sensi della legge vigente al tempo dell'illecito - Successiva abrogazione della norma sanzionatoria - Applicabilità della disciplina più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601225-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali "ab origine", l'adozione del principio di irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l'abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 126 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)