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Sez. U, Sentenza n. 4444 del 19/05/1997 (Rv. 504496 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Albo professionale dei periti industriali - Divieto di iscrizione ex art. 7 del regolamento approvato con R.D. n. 275 del 1929 - Operatività nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 70 del 1975 - Criteri - Dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. inquadrati nel "ruolo professionale" - Divieto di iscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504496-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il divieto di iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali posto dall'art. 7 del Regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 opera nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e pertanto deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. (istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) che siano inquadrati nel ruolo professionale, essendo agli stessi consentito, sia pure previa autorizzazione, di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi (art. 20 d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 15, DPR 16/10/1979 num. 509 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)