Sez. U, Sentenza n. 10939 del 20/10/1995 (Rv. 494304 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Periti industriali - Divieto di iscrizione all'albo per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Iscrizione all'albo ex art. 10 D.P.R. n. 509 del 1979 - Ammissibilità - Limiti.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
il divieto di iscrizione all'albo dei periti industriali, posto dall'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, opera, nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale. Pertanto, tale divieto deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti dell'I.N.A.I.L., in virtù del riferimento contenuto nell'art. 10 del regolamento del personale di quell'Istituto all'art. 20 del D.P.R. n. 509 del 1979, a norma del quale il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, non può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dall'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, DPR 16/10/1979 num. 509 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)