Sez. L, Sentenza n. 6107 del 19/12/1978 (Rv. 395929 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEI CREDITI DI LAVORO ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RETROATTIVITA DELLA NORMA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEI CREDITI DI LAVORO ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RETROATTIVITA DELLA NORMA.*
L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, ha attribuito al giudice del merito il potere-dovere di provvedere anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, salvo che risulti un'inequivoca volonta contraria del creditore, espressa od implicita. Tale disposizione ha efficacia retroattiva e si applica anche ai crediti di lavoro sorti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n 533 del 1973. (Conf 309/77, mass nn 386215 e 386216; (Conf 96/77, mass n 383602; (Conf 3215/76, mass n 382008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)