Sez. U, Ordinanza n. 309 del 16/06/1977 (Rv. 386215 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DEL LAVORATORE - DISCIPLINA DELL'ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - POTERE D'UFFICIO DEL GIUDICE - OMESSO ESERCIZIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DEL LAVORATORE - DISCIPLINA DELL'ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - POTERE D'UFFICIO DEL GIUDICE - OMESSO ESERCIZIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA.*
L'art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, 'deve determinarè, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce pure un precetto di natura processuale, immediatamente operativo nei giudizi in corso (art 20 della legge n 533 del 1973), attribuendo direttamente al giudice del merito il potere-dovere di provvedere, anche d'ufficio ed in grado d'appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, salvo che risulti un'inequivoca volonta contraria del creditore, espressa od implicita. Pertanto, nel giudizio di legittimita, e ammissibile il motivo di ricorso, con il quale il lavoratore si dolga della mancata Determinazione in appello di quel maggior danno, pur in difetto di una sua precedente domanda o sollecitazione in tal senso, e, conseguentemente, e rilevante la questione di legittimita costituzionale dell'indicata norma. (Conf 96/77, mass n 383602; (Conf 3788/76, mass n 382486; (Conf 3215/76, mass n 382008; (Conf 2322/75, mass n 376169; (Conf 1225/74, mass n 369283; (contra 4014/76, mass n 382674; (contra 3785/76, mass n 382483; (contra 1557/76, mass n 380305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)