Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007 (Rv. 598305 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM | Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - Motivazione "ad abundantiam" - Onere e interesse all'impugnazione - Insussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell'appello, abbia proceduto comunque all'esame del merito della domanda azionata, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)