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Sez. L, Sentenza n. 9973 del 08/10/1998 (Rv. 519534 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità della domanda - Affermazione anche della infondatezza della domanda - Motivazione "ad abundantiam" - Configurabilità - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519534-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

L'affermazione d'infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità della domanda medesima, integra una motivazione "ad abundantiam" in quanto resa nel presupposto della carenza del potere di esame nel merito e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)