Sez. 1, Sentenza n. 18170 del 16/08/2006 (Rv. 592484 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM | Sentenza d'appello - Dichiarazione di inammissibilità di una domanda o di un'eccezione - Ulteriore esame del merito della stessa - Affermazione di infondatezza - Ricorso per cassazione contro la statuizione di inammissibilità - Ulteriore motivo di ricorso contro la statuizione di infondatezza - Superfluità di detta statuizione - Conseguenze - Interesse a ricorrere - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM
Qualora nel giudizio d'appello una domanda o un'eccezione della quale sia stata dichiarata l'inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l'infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere. Pertanto la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione "ad abundantiam" di per sé insuscettibile di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda o dell'eccezione proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza anche con riferimento al capo nella parte in cui ha irritualmente esaminato nel merito la sua pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)