Sez. 2, Sentenza n. 5125 del 03/05/1993 (Rv. 482191 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari | Deroga ai criteri stabiliti dalla legge - Nullità della delibera - Limiti - Spese di ripartizione del lastrico solare - Delibera modificativa del criterio di ripartizione stabilito dall'art. 1126 cod. civ. - Nullità - Limiti - Impugnazione da parte del condominio che ha partecipato all'assemblea con voto conforme - Ammissibilità - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari
In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto è nulla e non meramente annullabile, anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 cod. civ., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 cod. civ., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)