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Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 10/06/1997 (Rv. 505066 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI | Esonero dalle spese - Previsione ex art. 1132 cod. civ. - Limitazione alle controversie civili Azioni civili deliberate dall'assemblea relativamente alle parti comuni dell'edificio ex art. 1132 cod. civ. - Estensione a procedimenti penali - Esclusione - Delibera condominiale di assunzione di spese difensive per l'amministratore imputato in procedimento penale - Nullità - Manifestazione di volontà transfusa in un negozio dispositivo di propri diritti - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505066-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI

L'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, trova il suo fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 1132 comma primo, cod. civ., sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i processi penali, così che la eventuale decisione di autorizzare l'amministratore a nominarsi un difensore nel procedimento penale che lo vede imputato in relazione a comportamenti afferenti il suo incarico (con relativa spesa a carico del condominio) non può formare legittimo oggetto di delibere assembleari (per il perfezionamento delle quali è previsto l'applicazione del principio maggioritario), bensì essere adottata dai singoli condomini (anche in costanza di una riunione assembleare, che costituisca, peraltro, una mera "occasio negotii") con una decisione con la quale venga manifestata l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)