Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 30/10/1998 (Rv. 520248 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Presentazione di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Globale determinazione dei dovuti diritti e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelle esposte - Ammissibilità - Esclusione - Necessità di motivare sulle voci escluse o ridotte.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica, non può limitarsi ad una globale determinazione in misura inferiore a quelle esposta, dei dritti e degli onorari, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei minimi a norma dell'art. 24 della legge 794 del 1943.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1943 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)