Sez. 2, Sentenza n. 8872 del 27/10/1994 (Rv. 488284 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Presentazione di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Globale determinazione dei dovuti diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelle esposte - Ammissibilità - Esclusione - Necessità di motivare sulle voci escluse o ridotte.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1943 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)