Sez. L, Sentenza n. 2854 del 06/05/1985 (Rv. 440609 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INDEROGABILITÀ, NELLA MISURA MINIMA, DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATI E DI PROCURATORE - ART. 24 DELLA LEGGE 15 GIUGNO 1942 N. 794 - INTEGRAZIONE CON ALTRE FONTI NORMATIVE DI GRADO INFERIORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INDEROGABILITÀ, NELLA MISURA MINIMA, DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATI E DI PROCURATORE - ART. 24 DELLA LEGGE 15 GIUGNO 1942 N. 794 - INTEGRAZIONE CON ALTRE FONTI NORMATIVE DI GRADO INFERIORE.*
In tema di liquidazione delle spese processuali, la norma dello art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), che stabilisce l'inderogabilità, nella misura minima, degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, va integrata con le altre Disposizioni - contenute in fonti normative di grado inferiore, ma espressamente previste dalla legge 7 novembre 1957 n. 1051 - che stabiliscono i criteri di Determinazione e le misure (fisse e variabili) di tali onorari e diritti, e cioè con le deliberazioni biennali del consiglio nazionale forense, approvate con decreto del ministero di grazia e giustizia. (V 3323/83, mass n 428213; (V 2981/75, mass n 377075; (V 3179/74, mass n 371676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)