Sez. 6, Sentenza n. 8730 del 24/02/1989 Ud. (dep. 20/06/1989) Rv. 181607 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - INGENTE QUANTITÀ - AI FINI DELL'AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 74 LEGGE N. 685 DEL 1975 - RIFERIMENTO - OBBLIGO DI RIFERIMENTO AL CRITERIO OGGETTIVO - VALUTAZIONE LESSICALE - NECESSITÀ - ULTERIORI ELEMENTI - OBBLIGATORIETÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - INGENTE QUANTITÀ - AI FINI DELL'AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 74 LEGGE N. 685 DEL 1975 - RIFERIMENTO - OBBLIGO DI RIFERIMENTO AL CRITERIO OGGETTIVO - VALUTAZIONE LESSICALE - NECESSITÀ - ULTERIORI ELEMENTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Per stabilire il concetto di ingente quantità di sostanze stupefacenti ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma secondo della legge 685 del 1975, deve farsi riferimento al criterio oggettivo della quantità della sostanza che non può prescindere dal dato lessicale usato dal legislatore, il quale con il termine "ingente" ha inteso uno dei livelli più elevati della scala degli aggettivi di quantità. Tale valutazione va integrata anche tenendo conto della qualità e della natura della sostanza con accertamento discrezionale del giudice di merito che, se adeguatamente e logicamente motivato con riferimento a valori economici o merceologici, sfugge al giudizio di legittimità. (V mass n 166196).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)