Sez. 1, Sentenza n. 8813 del 19/01/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166196 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - NOZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - NOZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Per stabilire il concetto di "ingenti quantità" di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 74 legge 685/75, deve farsi riferimento al criterio oggettivo della quantità della sostanza che non può prescindere dal dato lessicale usato dal legislatore il quale, col termine "ingente" ha scelto un aggettivo che sta ad uno dei livelli più elevati nella scala degli aggettivi di quantità. Tale delimitazione va integrata con l'elemento della qualità della sostanza posta in relazione, per il giudizio concreto, con la natura della sostanza stessa, sia pure in una valutazione complessiva che tenga conto dell'assenza dell'elemento soggettivo dello scopo dell'uso personale previsto invece dagli artt. 72 e 80 della legge n. 685/75 per le "modiche quantità". (nella specie sono stati ritenuti corretti i criteri di valutazione del giudizio circa la sussistenza degli estremi dell'aggravante della quantità ingente relativamente a 213, 77 grammi di eroina allo stato puro, per complessive 21.377 dosi medie droganti, cui si erano attenuti i giudici di merito, giudizio che per essere anche adeguatamente e logicamente motivato, si è sottratto al Sindacato di legittimità).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)