Sez. L, Sentenza n. 449 del 29/01/1977 (Rv. 383997 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMME CORRISPOSTE AGLI IMPIEGATI NEL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - COMPUTABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMME CORRISPOSTE AGLI IMPIEGATI NEL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - COMPUTABILITA.*
Ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), nella retribuzione assoggettata a contributi obbligatori, in favore degli enti previdenziali ed assistenziali (nella specie, INAM), vanno compresi non soltanto gli emolumenti che trovano riscontro in una specifica prestazione del lavoratore, ma anche tutte le somme che il datore di lavoro versi in adempimento di obblighi imposti da leggi o da convenzioni, e che abbiano origine e titolo nel contratto di lavoro, con le sole eccezioni di cui alla lettera b) del terzo comma del citato art 27. Nell'indicata retribuzione imponibile, pertanto, va compresa la retribuzione che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai dipendenti, con qualifica di impiegati, nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, ai sensi dell'art 6 del RDL 13 novembre 1924 n 1825 sull'impiego privato. (V 3477/75, mass n 377647; (V 1995/75, mass n 375700; (V 1286/75, mass n 374784).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)