Sez. L, Sentenza n. 4612 del 08/08/1979 (Rv. 401131 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI SENZA CAUSA DI LIBERALITA - ASSOGGETTAMENTO AI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI SENZA CAUSA DI LIBERALITA - ASSOGGETTAMENTO AI CONTRIBUTI.*
Poiche la natura retributiva deve essere riconosciuta in tutto cio che sia comunque diretto a soddisfare un'esigenza del lavoratore connessa alla prestazione del lavoro e che sia rivolto a salvaguardarne il salario di fronte a maggiori oneri, in Mancanza della dimostrazione rigorosa da parte del datore di lavoro della causa di liberalita, gli emolumenti corrisposti al lavoratore, come l'indennita di trasferimento, i contributi scolastici e di asilo, nonche la somma corrisposta una tantum in occasione della rinnovazione del contratto collettivo di lavoro, anche se non sono menzionati nel DPR n 1124 del 1965, ne nella legge n 153 del 1969 hanno carattere retributivo con la conseguenza della loro sottoposizione ai contributi per le assicurazioni sociali. (V 3063/78, mass n 392513; (V 3662/77, mass n 387299; (V 449/77, mass n 383997; (V 3477/75, mass n 377647; (V 1995/75, mass n 375700; (V 1286/75, mass n 374784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)