Sez. 1, Sentenza n. 4400 del 28/02/2006 (Rv. 587744 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Sentenza in primo grado - Liquidazione del danno secondo il valore venale del suolo - "Ius superveniens" (comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) sui criteri di liquidazione del danno - Applicazione da parte del giudice di appello - Rideterminabilità del valore venale-base in favore del privato in assenza di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Non è applicazione nel giudizio di appello lo"ius superveniens" costituito dal comma 7 bis dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, come aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, in assenza di gravame dei proprietari, non è più in discussione il valore del terreno irreversibilmente acquisito alla mano pubblica, sicché il relativo punto della sentenza di primo grado è da considerare passato in giudicato. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte d'appello che, investita del gravame dell'ente pubblico dolutosi della quantificazione del danno attuata dal primo giudice, non aveva tenuto conto della maggiore valutazione operata dalla C.T.U. disposta in secondo grado del suolo illegittimamente sottratto ai proprietari appellati, avendo costoro prestato acquiescenza alla statuizione del tribunale in punto di liquidazione del risarcimento dovuto).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)