Sez. 1, Sentenza n. 10504 del 24/09/1999 (Rv. 530230 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Decreto di occupazione - Mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi - Inefficacia - Irreversibile trasformazione del fondo - Diritto al risarcimento - Prescrizione - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora, per l'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza derivante dalla mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi previsto dall'art. 20, primo comma, legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'occupazione, comunque intervenuta, sia da considerare illegittima ab origine, il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita della proprietà si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal fatto illecito, ovvero dal momento in cui è ravvisabile l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)