Sez. L, Sentenza n. 16381 del 26/09/2012 (Rv. 624274 - 01)
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE | ENPACL (Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Consulenti del Lavoro) - Natura giuridica - Persona giuridica di diritto privato - Conseguenze - Regolamento di attuazione dello statuto dell'Enpacl - Invocabilità quale norma di diritto nel ricorso per cassazione - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE
L'ENPACL (Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Consulenti del Lavoro) è persona giuridica di diritto privato disciplinata dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 509 del 1994, senza che tale natura privatistica sia contraddetta dall'obbligo di iscrizione di cui al comma 3 del medesimo art. 1 e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, siano approvati dal Ministero vigilante; ne consegue che il regolamento di attuazione dello statuto dell'Enpacl, provenendo da una persona giuridica di diritto privato, non può essere considerato come un regolamento ai sensi dell'art. 1, n. 2, delle preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sul paradigma del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3, Preleggi art. 1 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)