Sez. L, Sentenza n. 4296 del 04/03/2016 (Rv. 639001 - 01)
PERSONA GIURIDICA - PUBBLICA E PRIVATA - IN GENERE | ENASARCO - Natura giuridica - Persona giuridica di diritto privato - Conseguenze - Regolamento delle attività istituzionali - Invocabilità ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione.
PERSONA GIURIDICA - PUBBLICA E PRIVATA - IN GENERE
L'ENASARCO è una persona giuridica di diritto privato, per effetto della trasformazione disposta dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, senza che tale natura sia contraddetta dall'obbligo di iscrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, ai sensi del successivo art. 3, comma 2, siano approvati dal Ministero vigilante, per cui il Regolamento che ne disciplina le attività istituzionali, approvato con d.m. 24 settembre 1998, non può essere considerato come fonte normativa secondaria ai sensi dell'art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., né invocato, ex art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per far valere il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2, Preleggi art. 1 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)