Sez. L - , Sentenza n. 3096 del 08/02/2018 (Rv. 647396 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Dipendente con contratto a tempo determinato - Dottorato di ricerca - Congedo straordinario - Disciplina prevista dall’art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001 - Conservazione del trattamento retributivo e previdenziale - Spettanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE
L'aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dall'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. La limitazione agli assunti a tempo indeterminato non contrasta con il principia di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Legge 22/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)