Sez. L - , Ordinanza n. 15173 del 04/06/2019 (Rv. 654105 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio - Trattamento economico in godimento - Spettanza - Limiti e condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE
Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, conserva, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, con esclusione dei soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 41 com. 4, Legge 22/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)