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Sez. L - , Sentenza n. 10695 del 03/05/2017 (Rv. 644093 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Congedo straordinario per lo svolgimento di corsi di dottorato – Disciplina prevista dall’art. 2 della l. n. 476 del 1984 – Disciplina a seguito della modifica introdotta dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001 – Trattamento retributivo - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644093-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE

In materia di pubblico impiego, in caso di congedo straordinario per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca, al dipendente che risulti privo di borsa di studio spetta il trattamento retributivo in godimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, soltanto per i congedi successivi all'1 gennaio 2002, data di entrata in vigore di quest’ultima disposizione, e per la sola durata del corso, ove permanga in servizio presso l'amministrazione di provenienza per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato, pena la restituzione degli importi percepiti.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 441 art. 52 com. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)