Sez. L, Sentenza n. 12634 del 13/12/1997 (Rv. 510901 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Violazione commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica - Vincolo di solidarietà - Sussistenza - Ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante - Configurabilità della persona giuridica come interessata a proporre opposizione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Qualora la violazione per cui è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, il vincolo di solidarietà tra la persona giuridica ed il rappresentante non comporta che essa possa considerarsi "interessata" a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario fra coobbligati solidali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)