Sez. 1, Sentenza n. 6055 del 05/07/1997 (Rv. 505743 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Presupposti di irrogabilità della sanzione - Ricorso dei profili soggettivi della colpa o del dolo - Necessità - Loro ontologica inconfigurabilità nel caso di una persona giuridica- Conseguenze - Suscettibilità, per la persona giuridica, della assunzione della veste di autore e di responsabile della violazione - Esclusione - Responsabilità in veste meramente solidale, con diritto di regresso.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); da ciò consegue che una persona giuridica non possa mai considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni. Essa, in realtà, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in via solidale per le violazioni commesse dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi, ma trattasi di una responsabilità distinta da quella dell'autore dell'illecito, e, per essere fatta valere, richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, un'autonoma contestazione. Ne deriva, altresì', che la persona giuridica sia tenuta, "ex lege", solo in via solidale con l'autore dell'illecito, al pagamento della sanzione, ma sempre che la violazione da parte di quest'ultimo le sia stata tempestivamente contestata, ma non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Da tutto ciò consegue che, fermo il profilo per cui il proprietario di un automezzo soggetto all'obbligo dell'uso del cronotachigrafo, che abbia consegnato al conducente i fogli di registrazione per l'apparecchio, già di per sè non risponde del loro mancato inserimento ove tale omissione si sia svolta al di fuori dell'ambito del suo possibile controllo, anche in ogni altro caso, la sanzione per la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 16 del 1987 non possa, in alcun modo essere irrogata alla persona giuridica titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose, ma solo al suo legale rappresentante, il quale risponderà personalmente di tale omissione, mentre la persona giuridica sarà obbligata solo in via solidale con lui, al pagamento della sanzione in questione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)