Sez. L, Sentenza n. 1502 del 27/02/1996 (Rv. 496033 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica - Notificazione degli estremi della violazione solo a tale persona fisica quale responsabile della trasgressione - Efficacia nei confronti della persona giuridica, solidalmente responsabile - Esclusione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, presuppone, a norma dell'art. 14 - e a pena di estinzione della stessa responsabilità -, che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione) l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)