Sez. 2, Sentenza n. 2301 del 18/06/1976 (Rv. 381100 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ESAME DELLA MOTIVAZIONE - CRITERI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ESAME DELLA MOTIVAZIONE - CRITERI.*
L'art 360 n 5 cod proc civ non conferisce alla Corte suprema di Cassazione il potere di procedere ad una valutazione autonoma del materiale probatorio raccolto nel processo, ma solo quello di esaminare la motivazione della sentenza di merito, al fine di controllare se quel giudice pervenne al convincimento sancito, con un ragionamento esauriente sui mezzi di prova, privo di contraddizioni - ossia di argomentazioni tali da elidersi vicendevolmente - condotto secondo i canoni della corrette induzione e deduzione, senza salti logici e scevro da errori giuridici. Tale controllo deve essere condotto alla stregua della stessa motivazione, non potendosi ricavare criteri di critica e di accertamento aliunde. (V 1188/74, mass n 369228; (V 630/73, mass n 362729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)