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Sez. 2, Sentenza n. 630 del 08/03/1973 (Rv. 362729 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362729-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'utilizzazione del materiale probatorio acquisito al processo e compito proprio del giudizio del merito che, a tal fine, si svolge nell'Esercizio di un tipico potere discrezionale, non sindacabile dalla Corte di Cassazione, a meno che non appaia inficiato da violazione delle regole di diritto sostanziale e processuale che lo delimitano. (Conf 3677/72, mass n 361724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)