Sez. 2, Sentenza n. 630 del 08/03/1973 (Rv. 362729 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'utilizzazione del materiale probatorio acquisito al processo e compito proprio del giudizio del merito che, a tal fine, si svolge nell'Esercizio di un tipico potere discrezionale, non sindacabile dalla Corte di Cassazione, a meno che non appaia inficiato da violazione delle regole di diritto sostanziale e processuale che lo delimitano. (Conf 3677/72, mass n 361724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)