Sez. 2, Sentenza n. 11859 del 08/09/2000 (Rv. 540054 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Vizio di motivazione - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Censurabilità ai sensi dell' art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - Motivazione meramente apparente o radicalmente contraddittoria.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
La valutazione delle prove attiene ad un compito esclusivo del giudice del merito e pertanto è censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la motivazione, che, se attiene ad una sentenza del giudice di pace secondo equità, è censurabile ai sensi dell' art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)