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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 249 del 1975

Decisione
decisa il 1975-12-10, depositata il 1975-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:249
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8127

  • Processo penale
  • Ricorso per cassazione
  • D.l. 20 aprile 1974, n. 104, art. 1, recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538 del cod. proc. penale
  • Necessità di applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato e non occorra assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti
  • Non viola gli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 144 del 4 giugno 1975, poiché non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Norme impugnate

  • art. 1 d.l. 20 aprile 1974, n. 104
  • art. 538 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II penale - nel procedimento penale a carico di Morelli Luigi ed altri, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975. Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di Morelli Luigi ed altri è stata sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale"; che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184 e manifestamente infondata con ordinanza 4 giugno 1975, n. 144, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 144 del 4 giugno 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975. LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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