Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1976
Massime (2)
Massima n. 8586
- Monopoli
- Dogana
- Legge 17 luglio 1942, n. 907 (monopolio del sale e dei tabacchi)
- Legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 148 (legge doganale)
- Assunta violazione degli artt. 41 e 43 Cost.
- Jus superveniens: legge 10 dicembre 1975, n. 724, art. 7
- Necessità di un nuovo esame della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. - degli artt. 45 e ss. legge 17 luglio 1942, n. 907 (monopolio del sale e dei tabacchi), e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, nonché degli artt. 148 legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e 66 legge n. 907 del 1942, essendo entrata in vigore la legge 10 dicembre 1975, n. 724, per cui si appalesa necessario - in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 della stessa - che detti giudici accertino se sussista ancora la rilevanza delle proposte questioni.
Norme impugnate
- art. 148 legge 25 settembre 1940, n. 1424
- art. 7 legge 10 dicembre 1975, n. 724
- legge 17 luglio 1942, n. 907
Parametri
Massima n. 8587
- Legge ed atti equiparati
- Leggi finanziarie
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie), in rel. all'art. 2 cod. pen., e d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione)
- Assunta violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, Cost.
- Questioni decise
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 cod. pen. - per preteso contrasto con l'art. 3 Cost. -, e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione) - per assunta violazione degli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, Cost. -, avendole la Corte, con le sentt. nn. 164 e 184 del 1974, ritenute non fondate e non essendo stati addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi profili che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. Conformi: ordinanze nn. 279 del 1974, 89/1976, 144/1976, 182/1976, 245/1976 e 249 del 1975 e 62 del 1976.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 111, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 102, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie), e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse:
1) dalla Corte suprema di cassazione il 4 giugno e il 4 luglio 1975 e dal tribunale di Ferrara il 30 settembre 1975, iscritte ai nn. 437, 492 e 628 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 306 e 320 dell'anno 1975 e n. 58 dell'anno 1976;
2) dal tribunale di Como il 26 novembre ed il 1 ottobre 1975 e dal tribunale di Locri il 19 ed il 21 novembre 1975, iscritte ai nn. da 8 a 34, da 59 a 79, 94, 95, da 107 a 112, 118, 121, 122, 134, 135, 139, 140, da 164 a 172, da 215 a 225, da 238 a 250, da 252 a 259 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 65, 72, 78, 85, 118 e 132 dell'anno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Como emessa il 26 novembre 1975 ed iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1976.
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:
a) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione;
b) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 148 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 66 della legge n. 907 del 1942, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione;
c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
d) la questione di legittimità costituzionale del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, in riferimento agli artt. 111, comma secondo, 102, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità della prima questione per difetto di rilevanza, stante che il giudice a quo ha omesso del tutto di motivare al riguardo, ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, ed in dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo) dell'art. 7 di detta legge; ed ha chiesto che la questione fosse dichiarata non fondata;
che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse questioni, possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato le prime due questioni accertino se sussista tuttora la rilevanza delle stesse;
che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le sentenze nn. 164 e 184 del 1974 le ha ritenute non fondate (e con le ordinanze nn. 279 del 1974, 89, 144, 182, 245 e 249 del 1975 e 62 del 1976 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza) e che nelle ordinanze sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso;
che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute manifestamente infondate la terza e la quarta delle indicate questioni;
e che del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi (in cui sono sollevate le prime due questioni) debbono essere istituiti ai giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di Locri e della Corte suprema di cassazione; b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe del tribunale di Ferrara;
ordina che gli atti relativi alle dette ordinanze vengano restituiti ai tribunali di Ferrara, di Como e di Locri ed alla Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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